I DIRITTI DEL LAVORATORE DONATORE
Lo sapevi che se ti assenti dal posto di lavoro per donare sangue o midollo osseo hai diritto al permesso retribuito?
Ecco qui tutte le informazioni che ti occorrono:
I lavoratori dipendenti viene data la possibilità di assentarsi da lavoro in determinate condizioni, beneficiando di alcuni permessi retribuiti per finalità diverse (studio, lutto,ecc.). Tra questi quelle per le donazioni di sangue.
La disiplina è affidata al CCNL di riferimento che indica durata e modalità peri usufruire dei giorni di permesso, ma senza derogare (in peggi) alla normativa generale fissata dalle leggi italiane vigenti e in particolare dalle norme del diritto del lavoro.
Il donatore e lavoratore pubblicato o privato che sia, ha sempre diritto al giorno di permesso retribuito purchè sussistano le condizioni previste per legge e, precisamente:
a) quantitativo minimo: occorre che la donazione deve essere pari ad almeno 250 grammi;
b) mentre il prelievo deve essere effettuato necessariamente presso un centro di raccolta riconosciuto dal Ministero della Sanità, mobile (autoemoteca) o fisso (centri di raccolta sangue);
c) il lavoratore prima di beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro nei termini fissati dal suo CCNL la data in cui intende donare il sangue; i termini del preavviso sono indicati nei singoli CCNL;
d) dopo aver beneficiato del giorno di permesso il dipendente deve presentare al suo datore di lavoro il certificato medico rilasciato dalla struttura presso la quale è stata eseguita la donazione recante la descrizione dettagliata dell’avvenuta donazione: dati anagrafici dell’interessato, giorno e orario del prelievo, quantità di sangue che è stato prelevato e sede in cui è stato effettuata.
Solo nel rispetto di queste piccole ma importante regole il lavoratore in caso di donazione ha diritto a 24 ore di riposo che decorrono dal momento in cui questo si assenta dal lavoro, oppure – a seconda dei casi – dal momento in cui questa viene effettuata.
Durante il godimento del permesso, egli manterrà l’intera retribuzione che sarà corrisposta regolarmente in busta paga ma che sarà rimborsata al suo datore di lavoro dall’ INPS di competenza previa apposita richiesta che si presenta allegando, oltre al predetto, certificato medico, un’attestazione del donatore in cui afferma di aver donato il sangue in maniera totalmente gratuita e di aver beneficiato del giorno di riposo regolarmente retribuito.
Tuttavia il rimborso non può essere richiesto da alcuni datori di lavoro, come ad esempio quelli che non sono tenuti alla denuncia contributiva o agli artigiani che si occupano esclusivamente di apprendisti.
Nel caso in cui il lavoratore si sia effettivamente recato presso il centro ma non abbia potuto eseguire la donazione, ha comunque diritto alla retribuzione qualunque siano le cause che ne hanno impedito il regolare svolgimento.
Stesse regole valgono per la donazione del midollo osseo.
Anche chi dona il midollo osseo, infatti, ha diritto a dei giorni di permesso regolarmente retribuiti. Si può beneficiare del permesso per tutto il periodo necessario a:
- individuare i dati genetici del possibile donatore;
- prelievi necessari per accertare in maniera approfondita l’effettiva compatibilità tra donatore e paziente in attesa di trapianto;
- accertamento dell’idoneità alla donazione.
Sarà il certificato medico che indicherà le giornate di permesso alle quali ha diritto il lavoratore e comprenderanno sia le giornate in cui ha luogo la donazione di midollo osseo che quelle successive, così da permettere al donatore di ristabilirsi completamente dopo una procedura che potrebbe debilitarlo.